Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il decreto 21 aprile 2017 n. 93 che concerne il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Il decreto sostituisce il precedente decreto 30 ottobre 2013 n. 155.
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:
a) verificazione periodica;
b) controlli casuali o a richiesta;
c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.
Tale provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura oppure il soggetto che è responsabile dell’attività di misura, devono:
a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo nonché le ulteriori caratteristiche dello strumento di cui all’articolo 9, comma 2;
b) mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Gli obblighi di cui ai punti b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Resta inteso che a partire dal 18 ottobre scorso devono essere comunicate esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.
Nell’elenco seguente si riporta la periodicità con la quale i contatori per acqua e i contatori di calore in servizio, devono essere sottoposti a verifica periodica:
Contatori dell’acqua
Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni
Contatori di calore
portata Qp fino a 3 m³/h
– con sensore di flusso meccanico: 6 anni
– con sensore di flusso statico: 9 anni
portata Qp superiore a 3 m³/h
– con sensore di flusso meccanico: 5 anni
– con sensore di flusso statico: 8 anni
La verificazione periodica è un controllo metrologico legale periodico da effettuare sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Tale verifica è di esclusiva competenza di laboratori abilitati che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.
PERIODO TRANSITORIO
Il decreto 93 prevede un periodo transitorio in cui i laboratori/organismi già riconosciuti dalle Camere di commercio e da Unioncamere ai sensi delle normative abrogate (D.M. 10 dicembre 2001, DDMM 31/11, 32/11, 75/12, 155/13, 60/15), possono continuare a svolgere la verificazione periodica sugli strumenti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal D.M. 93/2017. Tale periodo transitorio terminerà il 17 marzo 2019.