Quadro Normativo

L’Italia ha recepito la direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica nell’Unione Europea (EED) con il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014.

Tale Decreto prevede l’obbligatorietà dell’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione , destinati alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” entro il 31 dicembre 2016 .

Nello stesso, viene inoltre precisato come deve essere effettuata la ripartizione delle spese: “l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”.

La norma tecnica UNI 10200, citata all’interno del testo di legge, definisce i criteri per una corretta ripartizione delle spese energetiche dei condomini dotati di sistemi di contabilizzazione. Tale norma, in sintesi, dà indicazioni riguardo:

  • la necessità della stesura di un progetto (che quindi è obbligatorio) per il calcolo dei fabbisogni energetici dell’edificio e dell’appartamento. Tale progetto deve essere redatto prima di deliberare i lavori.
  • quali costi concorrono alla spesa totale del condominio. Queste spese devono essere divise in modo proporzionale al fabbisogno di energia di ogni singolo utente (determinato da un tecnico abilitato).
  • definizione di consumo volontario: si tratta di quanto ogni utente consuma relativamente a combustibile ed energia elettrica.
  • definizione di consumi involontari: sono quei consumi che considerano le perdite di rete e che sono legati alla tipologia dell’impianto e alle coibentazioni dello stabile.

DIRETTIVA EUROPEA 2012/27/UE del 25 ottobre 2012

Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’ Unione Europea, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 entro il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria, soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili ) . Riguardo la contabilizzazione in edifici esistenti la Direttiva si esprime nell’articolo 9.

ARTICOLO 9
” Nei condomini e negli  edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento […], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore […].”

Decreto Legislativo D.Lgs n.102/2014

Lo Stato Italiano recepisce ed attua attraverso il Decreto legislativo del 4 luglio 2014 la Direttiva 2012/27/UE.

Stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico che consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale. prevede la misurazione e fatturazione dei consumi energetici con :

  • Adeguate informazioni verso i clienti finali sui consumi energetici
  • Indicazioni sulle apparecchiature per la misura o stima dell’energia termica
  • Adozione della termoregolazione e della contabilizzazione del calore
  • Suddivisione in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile
  • Fatturazione basata sui consumi effettivi in modo da consentire ai clienti finali di regolare il proprio consumo di energia

Sottolineiamo che la scadenza massima prevista per l’attuazione di questo decreto è prevista per il 31 dicembre 2016 . Per chi non si mette in regola per tale date sono previste sanzioni , in caso di controlli, che possono essere a danno delle aziende che offrono il servizio , all’ amministratore e ai condomini con importi variabili dai 500€ ai 2500€ a seconda dei casi

La Norma tecnica UNI 10200

Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria

La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti  gli altri consumi.

Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari  delle singole unità immobiliari  al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi.

E’ una norma tecnica indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonché agli amministratori condominiali   quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese.

La norma è stata aggiornata nel 2015 al fine di eliminare ogni eventuale possibilità di contrasto con la norma europea sui ripartitori UNI EN 834.

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