Regolamentazione dei controlli sugli strumenti di misura in servizio :
Chiarimenti sulla verifica periodica dei contatori per acqua e per calore.
Decreto legge n.93 , 21 aprile 2017
(sostituisce il precedente Decreto n.155, 30 ottobre 2013 )
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto n. 93 del 21 aprile 2017, che concerne il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea”.
Il Decreto si applica a tutti gli strumenti di misura oggetto della direttiva 2014/32/CE (MID). I contatori d’acqua e di calore fanno parte di questi.
Il decreto prevede che gli strumenti di misura, posti in servizio, siano sottoposti a:
* verifica periodica
* controlli casuali o a richiesta
* vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea
Frequenza della verifica periodica
a. Per gli strumenti certificati MID (quindi immessi sul mercato a partire dal 2010):
* contatori di calore: da 6 a 9 anni in base alla portata nominale del contatore ed alla tecnologia utilizzata
* contatori d’acqua: 10 anni
b. Per gli strumenti marcati CEE (direttiva 75/33/CEE) o senza marcatura (installati quindi antecedentemente al 2010 e non regolamentati dal precedente decreto 155):
* 3 anni: di conseguenza, gli strumenti dovranno essere verificati o sostituiti entro aprile 2020
Nota : I ripartitori delle spese di riscaldamento, non rientrano nelle categorie di strumenti oggetto della Direttiva 2014/32/CE, in quanto rispondono alla normativa UNI EN 834. Non sono quindi soggetti alla verifica periodica.
Per ulteriori informazioni visitare l’approfondimento sul nostro sito: https://www.enerconta.it/decreto-932017-sui-contatori-acqua-calore