Decreto 93/2017 sui contatori di acqua e di calore

fotoarticolositoRegolamentazione dei controlli sugli strumenti di misura in servizio :
Chiarimenti sulla verifica periodica dei contatori per acqua e per calore.

Decreto legge n.93 , 21 aprile 2017

(sostituisce il precedente Decreto n.155, 30 ottobre 2013 )

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto n. 93 del 21 aprile 2017, che concerne il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea”.

Il Decreto si applica a tutti gli strumenti di misura oggetto della direttiva 2014/32/CE (MID). I contatori d’acqua e di calore fanno parte di questi.

Il decreto prevede che gli strumenti di misura, posti in servizio, siano sottoposti a:

* verifica periodica
* controlli casuali o a richiesta
* vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea

Frequenza della verifica periodica

a. Per gli strumenti certificati MID (quindi immessi sul mercato a partire dal 2010):

* contatori di calore: da 6 a 9 anni in base alla portata nominale del contatore ed alla tecnologia utilizzata
* contatori d’acqua: 10 anni

b. Per gli strumenti marcati CEE (direttiva 75/33/CEE) o senza marcatura (installati quindi antecedentemente al 2010 e non regolamentati dal precedente decreto 155):

* 3 anni: di conseguenza, gli strumenti dovranno essere verificati o sostituiti entro aprile 2020

Nota : I ripartitori delle spese di riscaldamento, non rientrano nelle categorie di strumenti oggetto della Direttiva 2014/32/CE, in quanto rispondono alla normativa UNI EN 834. Non sono quindi soggetti alla verifica periodica.

Per ulteriori informazioni visitare l’approfondimento sul nostro sito: https://www.enerconta.it/decreto-932017-sui-contatori-acqua-calore

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